LEGGE 7 agosto 1992, n. 356
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa.
aggiornato-gen.2014La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA PROMULGA la seguente legge: Art. 1. 1. Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, recante modifiche urgenti al nuovo codice di procedura penale e provvedimenti di contrasto alla criminalita' mafiosa, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 2. Il comma 1- bis dell'articolo 15 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e' cosi' modificato: a) l'alinea e' sostituito dal seguente: "1- bis. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare, entro il 31 marzo 1993, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per l'attuazione del disposto di cui al comma 1, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:"; b) la lettera b) e' sostituita dalla seguente: " b) iscrizione in un registro presso il Ministero dell'interno, delle nuove e delle precedenti generalita', dei dati anagrafici, sanitari e fiscali relativi alla persona, nonche' di quelli relativi al possesso, da parte della stessa, di abilitazioni e ogni altro titolo richiesto dalla legge per l'esercizio di determinate attivita'; previsione che gli atti, provvedimenti e certificati relativi alla stessa persona, compresi gli atti e i certificati di stato civile e loro estratti, possano essere rilasciati, anche in assenza di generalita', dai competenti uffici ed organi, all'autorita' designata dal Ministero dell'interno, a richiesta di quest'ultima". 3. Il comma 2-quater dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e' sostituito dal seguente: "2-quater. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facolta' di delega nei confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3, nonche' nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorita'. Le competenze previste dal comma 3 dell'articolo 1- ter del decreto- legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza". 4. Al comma 2-quinquies dell'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, le parole: "A decorrere dal 1 gennaio 1995" sono sostituite dalle seguenti: "A decorrere dal 1 gennaio 1993". 5. All'articolo 2 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, dopo il comma 2-quinquies e' aggiunto il seguente: "2-sexies. In relazione a quanto stabilito dal comma 2-quater, il Ministro dell'interno con propri decreti provvede a trasferire alla Direzione investigativa antimafia le dotazioni immobiliari, nonche' i mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui l'Ufficio dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilita' e determina, di concerto con le Amministrazioni interessate, l'assegnazione alla medesima Direzione investigativa antimafia del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto". La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 7 agosto 1992 SCALFARO AMATO, Presidente del Consiglio dei Ministri MARTELLI, Ministro di grazia e giustizia MANCINO, Ministro dell'interno Visto, il Guardasigilli: MARTELLI All'articolo 29, al comma 1, le parole: "dagli articoli 19 e 25" sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 19". AVVERTENZA: Il decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 133 dell'8 giugno 1992. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del giorno 15 settembre 1992. --------------------------------------------------------ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 8 GIUGNO 1992, N. 306 L'articolo 1 e' soppresso. All'articolo 2, al comma 2: nell'alinea, le parole: " del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271" sono sostituite dalle seguenti: "delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271"; nella lettera c), le parole: "Quando per la notificazione" sono sostituite dalle seguenti: "Quando per le notificazioni". L'articolo 3 e' sostituito dal seguente: "ART. 3. - (Verbali di prove di altri procedimenti e acquisizione di documenti). - 1. L'articolo 238 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "ART. 238. - (Verbali di prove di altri procedimenti). - 1. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale se si tratta di prove assunte nell'incidente probatorio o nel dibattimento. 2. E' ammessa l'acquisizione di verbali di prove assunte in un giudizio civile definito con sentenza che abbia acquistato autorita' di cosa giudicata. 3. E' comunque ammessa l'acquisizione della documentazione di atti che anche per cause sopravvenute non sono ripetibili. 4. Al di fuori dei casi previsti dai commi 1, 2 e 3, i verbali di dichiarazioni possono essere utilizzati nel dibattimento se le parti vi consentono; in mancanza di consenso, detti verbali possono essere utilizzati a norma degli articoli 500 e 503. 5. Salvo quanto previsto dall'articolo 190-bis, resta fermo il diritto delle parti di ottenere a norma dell'articolo 190 l'esame delle persone le cui dichiarazioni sono state acquisite a norma dei commi 1, 2 e 4 del presente articolo". 2. Dopo l'articolo 238 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "ART. 238-bis. - (Sentenze irrevocabili). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 236, le sentenze divenute irrevocabili possono essere acquisite ai fini della prova di fatto in esse accertato e sono valutate a norma degli articoli 187 e 192, comma 3. 3. Dopo l'articolo 190 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "ART. 190-bis. - (Requisiti della prova in casi particolari). - 1. Nei procedimenti per taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, quando e' richiesto l'esame di un testimone o di una delle persone indicate nell'articolo 210 e queste hanno gia' reso dichiarazioni in sede di incidente probatorio ovvero dichiarazioni i cui verbali sono stati acquisiti a norma dell'articolo 238, l'esame e' ammesso solo se il giudice lo ritiene assolutamente necessario". 4. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, le parole: "dell'articolo 190, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "degli articoli 190, comma 1, e 190-bis". Dopo l'articolo 3 e' inserito il seguente: "ART. 3-bis. - (Intercettazioni ambientali). - 1. Dopo il comma 3 dell'articolo 295 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "3-bis. Fermo quanto disposto nel comma 3 del presente articolo e nel comma 5 dell'articolo 103, il giudice o il pubblico ministero puo' disporre l'intercettazione di comunicazioni tra presenti quando si tratta di agevolare le ricerche di un latitante in relazione a uno dei delitti previsti dall'articolo 51, comma 3-bis". 2. Nel comma 1 dell'articolo 13 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando si tratta di intercettazione di comunicazioni tra presenti disposta in un procedimento relativo a un delitto di criminalita' organizzata e che avvenga nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, l'intercettazione e' consentita anche se non vi e' motivo di ritenere che nei luoghi predetti si stia svolgendo l'attivita' criminosa"". All'articolo 4, nell'alinea del comma 7 e nell'alinea del comma 8, le parole: "del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271" sono sostituite dalle seguenti: "delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271". All'articolo 5, il comma 3 e' sostituito dal seguente: "3. Il comma 1 dell'articolo 370 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "1. Il pubblico ministero compie personalmente ogni attivita' di indagine. Puo' avvalersi della polizia giudiziaria per il compimento di attivita' di indagine e di atti specificamente delegati, ivi compresi gli interrogatori ed i confronti cui partecipi la persona sottoposta alle indagini che si trovi in stato di liberta', con l'assistenza necessaria del difensore"". All'articolo 6, al comma 2, capoverso 8, sono aggiunte, in fine, le parole: ", sempre che, nel caso di provvedimento negativo, non siano successivi alla data di scadenza del termine originariamente previsto per le indagini". L'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "ART. 7. - (Norme relative alle citazioni e all'esame dibattimentale). - 1. Nell'articolo 468 del codice di procedura penale, dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: "4-bis. La parte che intende chiedere l'acquisizione di verbali di prove di altro procedimento penale deve farne espressa richiesta unitamente al deposito delle liste. Se si tratta di verbali di dichiarazioni di persone delle quali la stessa o altra parte chiede la citazione, questa e' autorizzata dal presidente solo dopo che in dibattimento il giudice ha ammesso l'esame a norma dell'articolo 495". 2. Dopo l'articolo 147 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, e' inserito il seguente: "ART. 147-bis. - (Esame delle persone che collaborano con la giustizia). - 1. Nei confronti delle persone ammesse, in base alla legge, a programmi o misure di protezione, il giudice o in caso di urgenza il presidente, anche di ufficio, puo' disporre che l'esame in dibattimento si svolga con le necessarie cautele volte alla tutela della persona sottoposta all'esame. Ove siano disponibili strumenti tecnici idonei a consentire il collegamento audiovisivo, l'esame puo' svolgersi a distanza secondo modalita' tali da assicurare la contestuale visibilita' delle persone presenti nel luogo ove la persona sottoposta all'esame si trova. In tal caso, un ausiliario del giudice o altro pubblico ufficiale autorizzato e' presente nel luogo dove si trova la persona sottoposta all'esame e attesta l'identita' di essa dando atto delle cautele adottate per assicurare la genuinita' dell'esame. 2. Le modalita' di cui al comma 1 possono essere adottate, a richiesta di parte, per l'esame della persona di cui e' stata disposta la nuova assunzione a norma dell'articolo 495, comma 1, del codice, ovvero nel caso di gravi difficolta' ad assicurare la comparizione della persona che deve essere sottoposta ad esame". 3. Nel comma 1 dell'articolo 495 del codice di procedura penale, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Quando e' stata ammessa l'acquisizione di verbali di prove di altri procedimenti, il giudice provvede in ordine alla richiesta di nuova assunzione della stessa prova solo dopo l'acquisizione della documentazione relativa alla prova dell'altro procedimento". 4. L'articolo 500 del codice di procedura penale e' sostituito dal seguente: "ART. 500. - (Contestazioni nell'esame testimoniale). - 1. Fermi i divieti di lettura e di allegazione, le parti, per contestare in tutto o in parte il contenuto della deposizione, possono servirsi delle dichiarazioni precedentemente rese dal testimone e contenute nel fascicolo del pubblico ministero. 2. Tale facolta' puo' essere esercitata solo se sui fatti e sulle circostanze da contestare il testimone abbia gia' deposto. 2-bis. Le parti possono procedere alla contestazione anche quando il teste rifiuta o comunque omette, in tutto o in parte, di rispondere sulle circostanze riferite nelle precedenti dichiarazioni. 3. Le dichiarazioni utilizzate per la contestazione possono essere valutate dal giudice per stabilire la credibilita' della persona esaminata. 4. Quando, a seguito della contestazione, sussiste difformita' rispetto al contenuto della deposizione, le dichiarazioni utilizzate per la contestazione sono acquisite nel fascicolo per il dibattimento e sono valutate come prova dei fatti in esse affermati se sussistono altri elementi di prova che ne confermano l'attendibilita'. 5. Le dichiarazioni acquisite a norma del comma 4 sono valutate come prova dei fatti in esse affermati quando, anche per le modalita' della deposizione o per altre circostanze emerse dal dibattimento, risulta che il testimone e' stato sottoposto a violenza, minaccia, offerta o promessa di denaro o di altra utilita', affinche' non deponga o deponga il falso ovvero risultano altre situazioni che hanno compromesso la genuinita' dell'esame. 6. Le dichiarazioni assunte dal giudice a norma dell'articolo 422 costituiscono prova dei fatti in esse affermati, se sono state utilizzate per le contestazioni previste dal presente articolo"". All'articolo 8: dopo il comma 1 e' inserito il seguente: "1-bis. Dopo l'articolo 511 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "ART. 511-bis. - (Lettura di verbali di prove di altri procedimenti). - 1. Il giudice, anche di ufficio, dispone che sia data lettura dei verbali degli atti indicati nell'articolo 238. Si applica il comma 2 dell'articolo 511""; il comma 2 e' sostituito dai seguenti: "2. Nel comma 1 dell'articolo 512 del codice di procedura penale le parole: "degli atti assunti dal pubblico ministero" sono sostituite dalle seguenti: "degli atti assunti dalla polizia giudiziaria, dal pubblico ministero". 2-bis. Dopo l'articolo 512 del codice di procedura penale e' inserito il seguente: "ART. 512-bis. - (Lettura di dichiarazioni rese dal cittadino straniero). - 1. Il giudice, a richiesta di parte, puo' disporre, tenuto conto degli altri elementi di prova acquisti, che sia data lettura dei verbali di dichiarazioni rese dal cittadino straniero residente all'estero se la persona non e' stata citata, ovvero, essendo stata citata, non e' comparsa"". Al Titolo II, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Modifiche al codice penale e disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio". All'articolo 11: al comma 1, al capoverso, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(False informazioni al pubblico ministero)"; e le parole: "o dalla polizia giudiziaria" sono soppresse; il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Il primo comma dell'articolo 377 del codice penale e' sostituito dal seguente: "Chiunque offre o promette denaro o altra utilita' alla persona chiamata a rendere dichiarazioni davanti all'autorita' giudiziaria ovvero a svolgere attivita' di perito, consulente tecnico o interprete, per indurla a commettere i reati previsti dagli articoli 371-bis, 372 e 373, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alle pene stabilite negli articoli medesimi, ridotte dalla meta' ai due terzi"". Dopo l'articolo 11 sono inseriti i seguenti: "ART.11-bis. - (Modifica dell'articolo 416-bis del codice penale) - 1. Al terzo comma dell'articolo 416-bis del codice penale sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "ovvero al fine di impedire od ostacolare il libero esercizio del voto o di procurare voti a se' o ad altri in occasione di consultazioni elettorali". ART. 11-ter. - (Introduzione dell'articolo 416-ter del codice penale). - 1. Dopo l'articolo 416-bis del codice penale, e' inserito il seguente: "ART. 416-ter. - (Scambio elettorale politico-mafioso). - La pena stabilita dal primo comma dell'articolo 416-bis si applica anche a chi ottiene la promessa di voti prevista dal terzo comma del medesimo articolo 416-bis in cambio della erogazione di denaro". ART. 11-quater. - (Modifica all'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati) - 1. Al primo comma dell'articolo 96 del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, le parole: "e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "e' punito con la reclusione da uno a quattro anni". ART. 11-quinquies. - (Usura e usura impropria). - 1. All'articolo 644 del codice penale sono apportate le seguenti modifiche: a) al primo comma, le parole da: "fino a due" a: "quattro milioni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e con la multa da lire sei milioni a lire trenta milioni"; b) dopo il secondo comma e' aggiunto il seguente: "Le pene sono aumentate da un terzo alla meta' se i fatti di cui ai commi precedenti sono commessi nell'esercizio di una attivita' professionale o di intermediazione finanziaria". 2. Dopo l'articolo 644 del codice penale e' inserito il seguente: "ART. 644-bis. - (Usura impropria). - Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficolta' economica o finanziaria di persona che svolge una attivita' imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, e' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa da lire quattro milioni a lire venti milioni. Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge una attivita' imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficolta' economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario. Si applica la disposizione del terzo comma dell'articolo 644"". Al capo II del Titolo II, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Disposizioni in materia di armi, di stupefacenti e di riciclaggio". All'articolo 12: al comma 1 e' aggiunto, in fine, il seguente priodo: "Non sono computate le munizioni acquistate presso i poligoni delle sezioni dell'Unione italiana tiro a segno, immediatamente utilizzate negli stessi poligoni."; il comma 4 e' sostituito dal seguente: " 4. Dopo il secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' inserito il seguente: "I commercianti di armi devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia competente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato o venduto loro le armi, la specie e la quantita' delle armi vendute o acquistate e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati.""; il comma 6 e' sostituito dal seguente: "6. Al primo comma dell'articolo 55 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I rivenditori di materie esplodenti devono altresi' comunicare mensilmente all'ufficio di polizia compente per territorio le generalita' delle persone e delle ditte che hanno acquistato munizioni ed esplosivi, la specie, i contrassegni e la quantita' delle munizioni e degli esplosivi venduti e gli estremi dei titoli abilitativi all'acquisto esibiti dagli interessati."; il comma 7 e' soppresso; al comma 8 le parole da: "di otto per le armi" fino alla fine del comma sono soppresse; i commi 9 e 10 sono soppressi; il comma 11 e' sostituito dal seguente: "11. Le disposizioni dei commi 4 e 6 hanno effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, possono essere stabilite modalita' di comunicazione attraverso consegna di supporto magnetico mobile o di trasmissione per via telematica". Dopo l'articolo 12 sono inseriti i seguenti: "ART. 12-bis. - (Giudizio direttissimo). - 1. Per i reati concernenti le armi e gli esplosivi, il pubblico ministero procede al giudizio direttissimo anche fuori dei casi previsti dagli articoli 449 e 566 del codice di procedura penale, salvo che siano necessarie speciali indagini. ART. 12-ter. - (Disposizioni in materia di stupefacenti). - 1. Nel comma 1 dell'articolo 97 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dopo le parole: "dal comandante del nucleo di polizia tributaria,", sono inserite le seguenti: "o dal direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto- legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410,". ART. 12-quater. - (Ricettazione di armi, riciclaggio e reimpiego simulati). - 1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili gli ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, procedono alla sostituzione di denaro, beni o altre utilita' provenienti da taluno dei delitti indicati nei suddetti articoli, o altrimenti procedono in modo da ostacolarne l'identificazione della provenienza ovvero in modo da consentirne l'impiego. 2. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono altresi' punibili gli uffici di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia o dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, i quali, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine a delitti concernenti armi, munizioni od esplosivi, acquistano o ricevono od occultano o comunque si intromettono nel fare acquisire, ricevere od occultare le armi, le munizioni o gli esplosivi medesimi. 3. Delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 e' data immediata notizia all'autorita' giudiziaria; questa, se richiesta dagli ufficiali di polizia giudiziaria procedenti, puo', con decreto motivato, differire il sequestro del denaro, dei beni o delle altre utilita', ovvero delle armi, delle munizioni o degli esplosivi fino alla conclusione delle indagini disponendo se necessario specifiche prescrizioni per la conservazione. 4. L'esecuzione delle operazioni indicate nei commi 1 e 2 e' disposta dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, dal comandante generale dell'Arma dei carabinieri ovvero dalla Guardia di finanza a seconda che si tratti di servizio appartenente all'una o all'altra forza di polizia; e' disposta dall'Alto commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafioso quando ad essa procedono ufficiali di polizia giudiziaria della Direzione investigativa antimafia. ART. 12-quinquies. - (Trasferimento fraudolento e possesso ingiustificato di valori). - 1. Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, chinque attribuisce fittiziamente ad altri la titolarita' o disponibilita' di denaro, beni o altre utilita' al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la commissione di uno dei delitti di cui agli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, e' punito con la reclusione da due a sei anni. 2. Fuori dei casi previsti dal comma 1 e dagli articoli 648, 648-bis e 648-ter del codice penale, coloro nei cui confronti sono svolte indagini per uno dei delitti previsti dai predetti articoli o dei delitti in materia di contrabbando, o per delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'articolo 416-bis del codice penale ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti di cui agli articoli 416-bis, 629, 630, 644 e 644-bis del codice penale e agli articoli 73 e 74 del testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 ovvero nei cui confronti si procede per l'applicazione di una misura di prevenzione personale, i quali, anche per interposta persona fisica o giuridica, risultano essere titolari o avere la disponibilita' a qualsiasi titolo di denaro, beni o altre utilita' di valore sproporzionato al proprio reddito dichiarato ai fini delle imposte sul reddito, o alla propria attivita' economica, e dei quali non possano giustificare la leggittima provenienza, sono puniti con la reclusione da due a quattro anni e il denaro, beni o altre utilita' sono confiscati". Dopo l'articolo 14 e' inserito il seguente: "ART. 14-bis. - (Interpretazione del primo comma dell'articolo 47 dell'ordinamento penitenziario). - 1. La disposizione del primo comma dell'articolo 47 della legge 26 luglio 1975, n. 354, nella parte in cui indicata i limiti che la pena inflitta non deve superare perche' il condannato possa beneficiare dell'affidamento in prova al servizio sociale, va interpretata nel senso che deve trattarsi della pena da espiare in concreto, tenuto conto anche dell'applicazione di eventuali cause estintive". All'articolo 15: al comma 1, lettera a), al primo periodo del comma 1, dopo le parole: "legge 26 luglio 1975, n. 354," sono inserite le seguenti: "fatta eccezione per la liberazione anticipata,"; al comma 1, lettera a), dopo il primo periodo del comma 1 e' inserito il seguente: "Quando si tratta di detenuti o internati per uno dei predetti delitti, ai quali sia stata applicata una delle circostanze attenuanti previste dagli articoli 62, numero 6), anche qualora il risarcimento del danno sia avvenuto dopo la sentenza di condanna, o 114 del codice penale, ovvero la disposizione dell'articolo 116, secondo comma, dello stesso codice, i benefici suddetti possono essere concessi anche se la collaborazione che viene offerta risulti oggettivamente irrilevante purche' siano stati acquisiti elementi tali da escludere in maniera certa l'attualita' dei collegamenti con la criminalita' organizzata"; al comma 2, primo periodo, le parole: ", ove lo ritenga, " sono soppresse; al secondo periodo, le parole: "In tal caso il tribunale o il magistrato di sorveglianza" sono sostituite dalle seguenti: "In tal caso, accertata l'insussistenza della suddetta condizione, il tribunale di sorveglianza". All'articolo 16: al comma 3: il primo capoverso e' sostituito dal seguente: "ART. 18-bis. - (Colloqui a fini investigativi).- 1. Il personale della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, nonche' gli ufficiali di polizia giudiziaria designati dai responsabili, a livello centrale, della predetta Direzione e dei predetti servizi, hanno facolta' di visitare gli istituti penitenziari e possono essere autorizzati, a norma del comma 2 del presente articolo, ad avere colloqui personali con detenuti e internati, al fine di acquisire informazioni utili per la prevenzione e repressione dei delitti di criminalita' organizzata."; nel terzo capoverso e' soppressa la parola: "esclusivamente"; nel quinto capoverso, dopo le parole: "e' attribuita", sono inserite le seguenti: ", senza necessita' di autorizzazione,"; al comma 6 le parole: "Nel sesto comma dell'articolo 1-quinquies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, nella legge 12 ottobre 1982, n. 726", sono sostituite dalle seguenti: "Nel comma 6 dell'articolo 1-quinquies del decreto- legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486". L'articolo 17 e' sostituito dal seguente: "ART. 17. - (Aumento dell'organico del Corpo di polizia penitenziaria). - 1. L'organico del Corpo di polizia penitenziaria previsto dalle tabelle A, B, parte I e parte II, e C allegate alla legge 15 dicembre 1990, n. 395, e successive modificazioni, e' aumentato, nel ruolo degli agenti e assistenti, di 2.000 unita'. 2. Per la copertura del 50 per cento dei posti che si rendono vacanti nell'organico del Corpo di polizia penitenziaria per effetto dell'aumento di organico di cui al comma 1, il Ministero di grazia e giustizia si avvale dei volontari in ferma di leva prolungata dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica collocati in congedo che presentino apposita domanda e risultino in possesso dei requisiti di cui al comma 3 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Per la copertura dell'ulteriore 50 per cento dei posti il Ministero di grazia e giustizia puo' avvalersi degli agenti ausiliari previsti dal comma 2 dell'articolo 8 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il cui reclutamento, subordinato al prioritario soddisfacimento dei fabbisogni delle Forze armate, avviene dal contingente di leva in chiamata nell'anno, con le procedure stabilite dalla legge 7 giugno 1975, n. 198, e successive modificazioni. Le assunzioni di cui al presente comma avvengono secondo le procedure previste dal comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 1992, n. 36, convertito dalla legge 29 febbraio 1992, n. 213. 3. Gli agenti reclutati ai sensi del comma 2 frequentano un corso di formazione tecnico-professionale della durata di tre mesi durante il quale e' attribuito loro il trattamento economico previsto per gli agenti ausiliari. I corsi sono effettuati nelle stesse scuole e strutture dell'Esercito, ad opera del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria. 4. Nelle assunzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria la riserva di posti di cui al comma 1 dell'articolo 38 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, e' elevata al 50 per cento. 5. La spesa per l'attuazione di quanto previsto nel persente articolo e' valutata in lire 20.386 milioni per l'anno 1992, in lire 68.823 milioni per l'anno 1993 e in lire 71.900 milioni a decorrere dall'anno 1994". Al Titolo V, la rubrica e' sostituita dalla seguente: "Modifiche alle norme dell'ordinamento giudiziario e alle disposizioni in materia di sospensione di termini processuali". Dopo l'articolo 21 sono inseriti i seguenti: "ART. 21-bis. - (Sospensione dei termini delle indagini preliminari). - 1. Dopo il primo comma dell'articolo 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, come sostituito dall'articolo 240-bis delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, introdotto dall'articolo 1 del decreto legislativo 20 luglio 1990, n. 193, e' aggiunto il seguente: "La sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalita' organizzata". ART. 21-ter. - (Trattamento economico di missione per magistrati applicati). - 1. Dopo il terzo comma dell'articolo 1 della legge 26 luglio 1978, n. 417, e' inserito il seguente: "La limitazione contenuta nel terzo cmma non si applica nei confronti dei magistrati applicati ai sensi degli articoli 76-bis, comma 6-bis, e 110 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, e successive modificazioni". ART. 21-quater. - (Procuratore nazionale antimafia). - 1. Il comma 2 dell'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, e' sostituito dal seguente: "2. Alla Direzione e' preposto un magistrato di cassazione, scelto tra coloro che hanno svolto anche non continuativamente, per un periodo non inferiore a dieci anni, funzioni di pubblico ministero o giudice istruttore, sulla base di specifiche attitudini, capacita' organizzative ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. L'anzianita' nel ruolo puo' essere valutata solo ove risultino equivalenti i requisiti professionali". 2. Nel citato articolo 76-bis del regio decreto n. 12 del 1941, dopo il comma 6, e' inserito il seguente: "6-bis. Prima della nomina disposta dal Consiglio superiore della magistratura, il procuratore generale presso la Corte di cassazione applica, quale procuratore nazionale antimafia, un magistrato che possegga, all'epoca dell'applicazione, i requisiti previsti dal comma 2". 3. Il termine di quattro anni previsto dall'articolo 194 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, come sostituito dall'articolo 2 della legge 16 ottobre 1991, n. 321, e successivamente modificato dall'articolo 2 della legge 8 novembre 1991, n. 356, non opera per la prima nomina del procuratore nazionale antimafia e dei magistrati addetti con funzione di sostituti alla Direzione nazionale antimafia. 4. Entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Consiglio superiore della magistratura dispone, con modalita' urgenti, una nuova pubblicazione delle vacanze dei posti di procuratore nazionale antimafia e di sostituto presso la Direzione nazionale antimafia, ai sensi dell'articolo 192, secondo comma, del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12. ART. 21-quinquies. - (Magistrati addetti alla Direzione nazionale antimafia). - 1. Il comma 4 dell'articolo 76-bis del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 20 novembre 1991, n. 367, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 gennaio 1992, n. 8, e' sostituito dal seguente: "4. Alla Direzione sono addetti, quali sostituti, magistrati con funzione di magistrati di corte di appello, nominati sulla base di specifiche attitudini ed esperienze nella trattazione di procedimenti relativi alla criminalita' organizzata. Alle nomine provvede il Consiglio superiore della magistratura, sentito il procuratore nazionale antimafia. Il procuratore nazionale antimafia designa uno o piu' dei sostituti procuratori ad assumere le funzioni di procuratore nazionale antimafia aggiunto". ART. 21-sexies. - (Reversibilita' delle funzioni). - 1. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di legittimita' o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, anche ad un ufficio con funzioni di merito. 2. I magistrati che ricoprono un ufficio con funzioni di appello o con funzioni a queste ultime equiparate ai fini dei requisiti richiesti per la loro attribuzione possono essere destinati, a domanda, a qualunque altro ufficio con funzioni di merito". All'articolo 22: la rubrica e' sostituita dalla seguente: "(Proposta di misure di prevenzione e sequestro dei beni)"; al comma 1 sono premessi i seguenti: "01, L'articolo 2 della legge 31 maggio 1965, n. 575, gia' sostituito dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, e' sostituito dal seguente: "ART. 2. - 1. Nei confronti delle persone di cui all'articolo 1 possono essere proposte dal procuratore nazionale antimafia, dal procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario dimora la persona o dal questore, anche se non vi e' stato il preventivo avviso, le misure di prevenzione della sorveglianza speciale di pubblica sicurezza e dell'obbligo di soggiorno nel comune di residenza o di dimora abituale, di cui al primo e al terzo comma dell'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni. 2. Quando ricorrono eccezionali esigenza di tutela sociale o di tutela dell'incolumita' della persona interessata, il questore o il procuratore nazionale antimafia o il procuratore della Repubblica possono chiedere al tribunale, con la proposta di cui al comma 1, o anche successivamente, di disporre l'obbligo di soggiorno in una localita' specificamente indicata dal questore ed avente idonee caratteristiche territoriali e di sicurezza. 3. Sulla richiesta di cui al comma 2 e su quella di cui al secondo comma dell'articolo 7 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e suc- cessive modificazioni, il tribunale provvede entro dieci giorni, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6 della predetta legge 1423". 02. Al comma 4 dell'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 14 della legge 13 dicembre 1982, n. 646, e successivamente modificato dall'articolo 20 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, il secondo periodo e' soppresso."; dopo il comma 1 e' aggiunto il seguente: "1-bis. Il Ministro dell'interno e' autorizzato a provvedere agli oneri di carattere sanitario, assistenziale e di prima sistemazione derivanti dall'esecuzione del presente articolo, nell'ambito degli stanziamenti dei competenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero. Per i servizi aggiuntivi e gli investimenti predisposti dai comuni, per le opere relative all'attuazione del presente articolo, il Ministro dell'interno e' autorizzato a effettuare erogazioni straordinarie a favore dei comuni medesimi e puo' autorizzare gli stessi ad avvalersi, in deroga alle disposizioni vigenti, del fondo di incentivazione degli investimenti, nell'ambito degli stanziamenti previsti nei rispettivi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno". Dopo l'articolo 22 e' inserito il seguente: "ART. 22-bis. - (Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575). - 1. All'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, e' aggiunto, in fine, il seguente comma: "5-ter. Le disposizioni dei commi 1, 2 e 4 si applicano anche nei confronti delle persone condannate con sentenza definitva o, ancorche' non definitiva, confermata in grado di appello, per uno dei delitti di cui all'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale". 2. Al secondo comma dell'articolo 10 bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 10" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 3, 4, 5 e 5-ter dell'articolo 10". 3. Nel comma 1 dell'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, le parole: "e dispongono divieti" sono sostitutite dalle seguenti: "o di condanna, nei casi previsti dall'articolo 10, comma 5-ter, e di quelli che dispongono divieti". All'articolo 24, nel quarto capoverso dell'articolo 3-quater, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: "Qualora tra i beni siano compresi beni immobili o altri beni soggetti a pubblica registrazione, il provvedimento di cui al comma 2 deve essere trascritto presso i pubblici registri a cura dell'amministratore nominato entro il termine di trenta giorni dall'adozione del provvedimento". L'articolo 25 e' soppresso. Dopo l'articolo 25 sono inseriti i seguenti: "ART. 25-bis. - (Perquisizioni di edifici). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 27, comma 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono procedere a perquisizioni locali di interi edifici o di blocchi di edifici dove abbiano fondato motivo di ritenere che si trovino armi munizioni o esplosivi ovvero che sia rifugiato un latitante o un evaso in relazione a taluno dei delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. 2. Nel corso delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 puo' essere sospesa la circolazione di persone e di veicoli nelle aree interessate. 3. Delle operazioni di perquisizione di cui al comma 1 e' data notizia immediatamente, e comunque entro dodici ore, al procuratore della Repubblica presso il tribunale del luogo in cui le operazioni sono effettuate il quale, se ne ricorrono i presupposti, le convalida entro le successive quarantotto ore. ART. 25-ter. - (Intercettazioni preventive). - 1. Fermo quanto previsto dall'articolo 226 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, approvate con decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, su richiesta del Ministro dell'interno o, per sua delega, del direttore della Direzione investigativa antimafia, dei responsabili a livello centrale dei servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, o del questore, il procuratore della Repubblica presso il tribunale del capoluogo del distretto ove le operazioni devono essere eseguite puo' autorizzare con decreto l'intercettazione di conversazioni o comunicazioni telefoniche e di altre forme di telecomunicazione, nonche' l'intercettazione di comunicazioni tra presenti anche se queste avvengono nei luoghi indicati dall'articolo 614 del codice penale, quando le intercettazioni medesime siano necessarie per la attivita' di prevenzione e di informazione in ordine ai delitti indicati nell'articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale. 2. La durata delle operazioni non puo' superare i quaranta giorni, ma puo' essere prorogata dal procuratore della Repubblica con decreto motivato per periodi successivi di venti giorni, qualora permangano i presupposti indicati nel comma 1. Su richiesta dei soggetti leggittimati ai sensi del medesimo comma 1, il procuratore della Repubblica puo' autorizzare che le operazioni di intercettazione siano eseguite con impianti diversi da quelli esistenti presso la procura della Repubblica. 3. Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni sono privi di ogni valore ai fini processuali. Le registrazioni, una volta ultimate le operazioni, sono trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni stesse. ART. 25-quater. - (Soggiorno cautelare). - 1. Il procuratore nazionale antimafia, anche su richiesta della Direzione investigativa antimafia, ovvero dei serivizi centrali e interprovinciali previsti dall'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, puo' disporre il soggiorno cautelare di coloro nei cui confronti abbia motivo di ritenere che si aggingano a compiere taluno dei delitti indicati nell'articolo 275, comma 3, del codice di procedura penale avvalendosi delle condizioni previste nell'articolo 416-bis del codice penale od al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni indicate nel medesimo articolo 416-bis. 2. La misura di cui al comma 1 non puo' avere durata superiore ad un anno; alla scadenza del termine stabilito ovvero quando sono cessate le condizioni che ne avevano determinato l'applicazione, la misura e' revocata dal procuratore nazionale antimafia; questi, ove ne sussistano i presupposti, puo' richiedere nei confronti della medesima persona l'applicazione di una misura di prevenzione a norma della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni. 3. Con il provvedimento che applica la misura del soggiorno cautelare sono determinate le prescrizioni che la persona deve osservare ed e' indicata la localita' ove la misura stessa deve essere eseguita. 4. L'allontanamento abusivo dalla localita' di soggiorno cautelare e' punito con la reclusione da uno a tre anni; e' consentito l'arresto anche fuori dei casi di flagranza. 5. Entro dieci giorni dalla notificazione del decreto motivato che applica la misura del soggiorno cautelare, l'interessato puo' prororre richiesta di riesame al giudice per le indagini preliminari presso il tribunale del luogo ove ha sede il procuratore nazionale antimafia. La richiesta puo' essere presentata o trasmessa alla cancelleria del giudice, anche a mezzo di difensore munito di mandato sepciale. Il giudice provvede entro dieci giorni dalla ricezione della richiesta, sentito il procuratore nazionale antimafia il quale trasmette senza ritardo gli elementi su cui si fonda il decreto. Il giudice, se non deve dichiarare l'inammissibilita', annulla o conferma il decreto oggetto del riesame. Contro la decisione del giudice, il procuratore nazionale antimafia, l'interessato o il difensore di quest'ultimo possono proporre ricorso per cassazione entro dieci giorni dalla comunicazione o notificazione della decisione medesima. La richiesta di riesame e il ricorso per cassazione non sospendono l'esecuzione del decreto". 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano per il periodo di tre anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto". Dopo il Titolo VII e' inserito il seguente: "Titolo VII-bis - Istituzione di una Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno della mafia e sulle altre associazioni criminali similiari. ART. 25-quinquies. - (Commissione parlamentare d'inchiesta sul fenomeno e sulle altre associazioni criminali similari). - 1. E' isitituita, per la durata della XI legislatura, a norma dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare d'inchiesta con il compito di: a) verificare l'attuazione della legge 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni, e delle altre leggi dello Stato, nonche' degli indirizzi del Parlamento, con riferimento al fenomeno mafioso; b) accertare la congruita' della normativa vigente e della conseguente azione dei pubblici poteri, formulando le proposte di carattere legislativo ed amministrativo ritenute opportune per rendere piu' coordinata ed incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e pu' adeguate le intese internazionali concernenti la prevenzione delle attivita' criminali, l'assistenza e la cooperazione giudiziaria; c) accertare e valutare la natura e le caratteristiche dei mutamenti e delle trasformazioni del fenomeno mafioso e di tutte le sue connessioni; d) riferire al Parlamento al termine dei suoi lavori nonche' ogni volta che lo ritenga opportuno e comunque annualmente. 2. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorita' giudiziaria. 3. Eguali compiti sono attribuiti alla Commissione con riferimento alla camorra ed alle altre associazioni comunque localmente denomi- nate, che abbiano le caratteristiche di cui all'articolo 416-bis del codice penale. ART. 25-sexies. - (Composizione della Commissione) - 1. La Commissione e' composta di venticinque senatori e di venticinque deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento. 2. Il presidente della Commissione e' scelto di comune accordo dai Presidenti delle due Assemblee, al di fuori dei componenti della Commissione, tra i parlamentari dell'uno e dell'altro ramo del Parlamento. 3. La Commissione elegge al proprio interno due vicepresidenti e due segretari. ART. 25-septies. - (Audizioni e testimonianze) - 1. Ferme le competenze dell'autorita' giudiziaria, per le audizioni a testimonianza davanti alla Commissione si applicano le disposizioni degli articoli 366 e 372 del codice penale. 2. Per i segreti di Stato, d'ufficio, professionale e bancario si applicano le norme in vigore. 3. E' sempre opponibile il segreto tra difensore e parte processuale nell'ambito del mandato. 4. Gli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria non sono tenuti a rivelare alla Commissione i nomi di chi ha loro fornito informazioni. ART. 25-octies. - (Richiesta di atti e documenti). - 1. La Commissione puo' richiedere, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329 del codice di procedura penale, copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorita' giudiziaria o altri organi inquirenti, nonche' copie di atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari. Se l'autorita' giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorita' giudiziaria provvede a trasmettere quanto richiesto. 2. Quando gli atti o documenti siano stati assoggettati al vincolo di segreto funzionale da parte delle competenti Commissioni d'inchiesta, detto segreto non puo' essere opposto all'autorita' giudiziaria ed alla Commissione di cui al presente Titolo. 3. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non dovranno essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari. ART. 25-novies. - (Segreto). - 1. I componenti la Commissione, i funzionari e il personale di qualsiasi ordine e grado addetti alla Commissione stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti d'inchiesta oppure ne viene a conoscenza per ragioni d'ufficio o di servizio sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 25-octies, comma 3. 2. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, la violazione del segreto e' punita a norma dell'articolo 326 del codice penale. 3. Salvo che il fatto costituisca un piu' grave reato, le stesse pene si applicano a chiunque diffonda in tutto o in parte, anche per riassunto, o informazione, atti o documenti del procedimento d'inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione. ART. 25-decies. - (Organizzazione interna). - 1. L'attivita' ed il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun competente puo' proporre la modifica delle norme regolamentari. 2. Tutte le volte che lo ritenga opportuno la Commissione puo' riunirsi in seduta segreta. 3. La Commissione puo' avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritiene necessarie. Ai fini dell'opportuno cooordinamento con le strutture giudiziarie e di polizia, la Commissione si avvale dell'apporto di almeno un magistrato e di un dirigente dell'Amministrazione dell'interno, desiganti, rispettivamente, dai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno. 4. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro. 5. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per meta' a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per meta' a carico del bilancio della camera dei deputati". All'articolo 27, il comma 1 e' sostituito dal seguente: "1. Al fine di consentire l'espletamento delle funzioni in materia di giustizia minorile, e autorizzata la spesa di lire 7.000 milioni per l'anno 1992, di lire 1.919 milioni per l'anno 1993 e di lire 5.420 milioni per l'anno 1994 per la manutenzione, riparazione, adattamento e ristrutturazione degli immobili e dei relativi impianti in uso agli uffici giudiziari minorili ed ai servizi centrali e periferici dell'ufficio centrale per la giustizia minorile, per la predisposizione di servizi, interventi e programmi in favore dei minori, per la gestione di attrezzature e di beni, compresi gli impianti, le macchine, gli strumenti, anche telefonici ed informatici, gli arredi di supporto ai locali adibiti a servizi minorili, centrali e periferici, e ad uffici giudiziari minorili, per le missioni del personale, nonche' per l'attivita' di formazione del personale della giustizia minorile da svolgersi in raccordo con la Scuola superiore della pubblica amministrazione". L'articolo 28 e' sostituito dal seguente: "ART. 28. - (Copertura finanziaria). - 1. La spesa a regime derivante dall'attuazione del presente decreto e' valutata in lire 123.480 milioni a decorrere dall'anno 1995. 2. All'onere derivante dall'attuazione degli articoli 17, 26 e 27, valutato in lire 27.386 milioni per l'anno 1992, in lire 78.642 milioni per l'anno 1993 ed in lire 128.900 milioni per l'anno 1994, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1992, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi vari in favore della giustizia". 3. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.